“Sicurezza urbana diretta al contrasto dell’abuso di alcool”, l’ordinanza del Sindaco di Monte Sant’Angelo

Pubblicato il 21 giugno 2019 • Sicurezza , Territorio

Il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha emanato l’ordinanza relativa alla sicurezza urbana diretta al contrasto dell’abuso di alcool. Sanzioni fino a 500 euro.

Con l’ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana diretta al contrasto dell’abuso di alcool nel Comune di Monte Sant’Angelo, fatta salva la normativa vigente in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e di vendita e somministrazione ai minori di anni 18, il Sindaco ordina a tutti gli operatori economici:

 

1) ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato), è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;

2) ai titolari o gestori di circoli o associazioni private (con somministrazione di alimenti e bevande ai soci) è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore per asporto nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno di locali autorizzati;

3) ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto ed attività analoghe) è consentita la vendita di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 7 purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all’interno dei locali;

4) ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, chioschi abilitati alla somministrazione, ed ambulanti itineranti ed in sede fissa) è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 7, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; negli spazi esterni di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica;

5) Per le predette finalità, i titolari o gestori di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;

chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25 ad euro 500.


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