Assegno di Maternità
Ultima modifica 30 marzo 2021
ASSEGNO DI MATERNITA' EROGATO DALL'INPS
Contributo economico erogato alle madri senza trattamenti previdenziali
L’assegno di maternità (art.66 Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di euro 311,27. L'assegno di tale importo è corrisposto alle madri che hanno avuto un figlio nato (o affidato o adottato) dopo l'1-1-2011. Le madri devono essere residenti, cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, non devono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. Il nucleo familiare della richiedente non deve superare un limite dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) di Euro 32.967,39 (per i nati nel 2011) con riferimento a nuclei familiari di 3 componenti.Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'I.S.E. è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza. Qualora le madri lavoratrici godano di un’indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad Euro 316,25 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità. L’assegno di maternità dello Stato (comma 8-art.49 Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall’art.66 Legge 448/98.Il termine di presentazione delle domande è entro 6 mesi dalla nascita del figlio.Al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
COSA SERVE: Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare: a) i dati personali, b) i codici fiscali, c) le attività, d) i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente, e) la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente, f) gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d’affitto pagato nell’anno precedente.
COSA FARE: Presentarsi agli uffici sottoelencati per ritirare la domanda e la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E..
DOVE RIVOLGERSI: Ufficio Servizi Sociali :dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30..
Materiali di documentazione
⇒ Richiesta dell'Assegno di Maternità
⇒ Dichiarazione sostitutiva ISEE
⇒ Foglio allegato dichiarazione ISEE
⇒ Racolta Normative