“Misure a tutela della salute pubblica nel territorio comunale”, l’ordinanza del Sindaco d’Arienzo
Pubblicato il 27 marzo 2020 • Protezione Civile
“Siamo ingranaggi della stessa macchina, ognuno deve fare la propria parte per non compromettere il sacrificio di tutti. Tutti siamo chiamati a rispettare queste regole con responsabilità e buon senso” - spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha emesso un’ordinanza valida fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe. L’inottemperanza delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di legge.
L’ordinanza è composta da 11 punti:
01 CHIUSURA TEMPORANEA CIMITERI
Chiusura temporanea dei cimiteri del capoluogo e della frazione Macchia
02 USCITE DALLA PROPRIA ABITAZIONE
Le uscite per acquisti essenziali (esclusi farmaci) sono consentite ad un solo componente per nucleo familiare, non più di 2 volte a settimana ed 1 sola volta nel corso della stessa giornata
03 INGRESSO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
L’ingresso dovrà essere contingentato con varie indicazioni (cartello numero massimo persone, distributore numeri di turno all’esterno, a disposizione mezzi detergenti per le mani, numero carrelli pari al numero di persone e sanificazione degli stessi, cassa separata, adozione di idonei strumenti di protezione individuale, accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate)
04 VIETATO IL COMMERCIO AMBULANTE
Vietato, tutti i giorni della settimana, il commercio ambulante di qualsiasi categoria merceologica
05 CONSENTITO MERCATO ORTOFRUTTA
Consentita la vendita di prodotti ortofrutticoli presso punti vendita e presso mercati giornalieri (dal lunedì al venerdì in Via Cavour-Piazza Papa G. Paolo II-Via Umberto I)
06 CHIUSURA BAR STAZIONI RIFORNIMENTO CARBURANTI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
In attività che vendono anche tabacchi/giornali/riviste è sospesa la somministrazione di alimenti e bevande
07 VIETATO SPORT ALL’APERTO
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, è interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco, vietato utilizzo panchine
08 ACCOMPAGNAMENTO ANIMALI
È consentita l’uscita per l’accompagnamento degli animali di affezione nell’arco di 300 metri dalla propria residenza e per un periodo massimo di 15 minuti
09 SOSPENSIONE GIOCHI LECITI
Sospese tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (enalotto, superenalotto, gratta e vinci, ecc…)
10 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
È consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e spazio conducenti delimitato
11 DIVIETO ASSOLUTO ASSEMBRAMENTI IN ABITAZIONI E/O STRUTTURE PRIVATE
L’INOTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE
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