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Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo
1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
VISTO il punto 4) dell'allegato
3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le preliminari deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza
Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
nella riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
alti normativi dell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre
2000;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno
e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa. Le
relative modalità di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo
unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito
di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l' identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità
ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato,
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati,
con la finalità prevalente di dimostrare
l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento
analogo alla carta d'identità elettronica
rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo
anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione
e partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari
di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il
documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto
in sostituzione dei certificati di cui alla lettera
f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente
stati, qualità personali e fatti, che siano
a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione,
da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale
della legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell'autenticità
della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione,
da parte di una pubblica amministrazione competente,
che un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente
al sottoscrittore tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni
e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici
servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive
di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi che detengono nei
propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente
dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e
reperimento dei documenti amministrativi formati
o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato;
essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati,
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche
utilizzati dalle amministrazioni per la gestione
dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente
e non modificabile delle informazioni riguardanti
il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano
la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione,
la gestione, la trasmissione di atti e documenti
da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti
e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai
privati che vi consentono. Le norme concernenti
i documenti informatici e la firma digitale, contenute
nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati come previsto dall'articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle
persone giuridiche, alle società di persone,
alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle
associazioni e ai comitati aventi sede legale in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali
fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
(R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualità personali e i fatti, sono
documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale,
dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non
veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall'interessato in presenza
di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi
in una situazione di impedimento temporaneo, per
ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza
di questi, da altro parente in linea retta o collaterale
fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
(R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà
dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni
e i documenti previsti dal presente testo unico
sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente
la potestà, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE
I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno
facoltà di sostituire, a tutti gli effetti,
i documenti dei propri archivi, le scritture contabili,
la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge
o regolamento è prescritta la conservazione,
con la loro riproduzione su supporto fotografico,
su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire
la conformità dei documenti agli originali.
(L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti,
sia ai fini amministrativi che probatori, anche
se realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della
riproduzione e dell'autenticazione dei documenti
di cui al comma 1, su supporto fotografico o con
altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità
agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attività culturali sugli
archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli
archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai,
tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni
sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque
mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione
nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti
non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua
straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario
apportare variazioni al testo, si provvede in modo
che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato,
la registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni
del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali.
Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative
e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico
anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale
da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività
di produzione, immissione, conservazione, riproduzione
e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi
con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili
sia i dati relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire
e a rendere disponibili per via telematica moduli
e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di
Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente
competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma
digitale, redatto in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le
pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui
all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale
della forma scritta e ha efficacia probatoria ai
sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
sono assolti secondo le modalità definite
con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia
di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma
2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214
e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica mediante l'uso della firma
digitale secondo le disposizioni del presente testo
unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano
le vigenti disposizioni in materia di contratti
negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste
e soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo
8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformità alle disposizioni
del presente testo unico e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8, comma
2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario,
se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione
o di ricezione di un documento informatico, redatto
in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli
8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per
via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici
di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di
atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza
da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali
sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei
documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge
o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali
vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito
da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano
copia del certificato di assistenza al parto, privo
di elementi identificativi diretti delle persone
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema
statistico nazionale, secondo modalità preventivamente
concordate. L'Istituto nazionale di statistica,
sentiti il Ministero della sanità e il Garante
per la protezione dei dati personali, determina
nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi
agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei
dati relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti
nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati
con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi
mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza
o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni
o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che
si tratti di informazioni per loro natura o per
espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti,
i dati e i documenti trasmessi per via telematica
si considerano, nei confronti del gestore del sistema
di trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna
al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti
e documenti possono essere ottenute con qualsiasi
procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono
essere validamente prodotte in luogo degli originali.
(L)
2. L'autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il
documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di
conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato,
il quale deve altresì indicare la data e
il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita
nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto
o documento consta di più fogli il pubblico
ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti
informatici si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi
copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal
caso la copia autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione
di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'articolo 47 può riguardare anche
il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare
la conformità all'originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi
di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del presente
testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti
in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi
di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e
2715 del codice civile, se ad essi è apposta
o associata la firma digitale di colui che li spedisce
o rilascia, secondo le disposizioni del presente
testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque,
non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto
di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti
e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione
e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione
di documenti previsti dalla legislazione vigente
si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di
legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione
di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà da produrre agli organi
della pubblica amministrazione, nonché ai
gestori di servizi pubblici è garantita con
le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà è presentata a soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi
ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici, l'autenticazione è
redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
dal dipendente addetto a ricevere la documentazione
o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l'autenticazione è redatta di
seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale,
che autentica, attesta che la sottoscrizione è
stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, indicando
le modalità di identificazione, la data ed
il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome
e la qualifica rivestita, nonché apponendo
la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico
e crittografico in grado di generare ed apporre
la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate
tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi
di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di
chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto
soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale
si appone la firma digitale sul documento informatico
o si decifra il documento informatico in precedenza
cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia
di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale
apposta sul documento informatico dal titolare delle
chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici
da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi
di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile
dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave
pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene,
si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo
di validità della predetta chiave ed il termine
di scadenza del relativo certificato, in ogni caso
non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della
procedura informatica, con cui si attribuiscono,
ad uno o più documenti informatici, una data
ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di
una risorsa fisica o logica in grado di ricevere
e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato
che effettua la certificazione, rilascia il certificato
della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con
cui il certificatore annulla la validità
del
certificato da un dato momento, non retroattivo,
in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione
con cui il certificatore sospende la validità
del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia,
e l'opponibilità al titolare della chiave
pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere
tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse
si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo
di documenti informatici, nonché al duplicato
o copia di essi, può essere apposta, o associata
con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale
al documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme
di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente
chiave pubblica non risulti scaduta di validità
ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del
soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante
una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale
a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede
la sospensione, non dimostri che essa era già
a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare
nei modi e con le tecniche definiti con il decreto
di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi
del soggetto titolare della firma, del soggetto
che l'ha certificata e del registro su cui essa
è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile, la firma digitale, la cui
apposizione è autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
che la firma digitale è stata apposta in
sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento
sottoscritto risponde alla volontà della
parte e non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma,
n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni
fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve
essere allegato altro documento formato in originale
su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale
può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo
20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione
di istanze agli organi della pubblica amministrazione
si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento
per via telematica o su supporto informatico ad
una pubblica amministrazione sono validi a tutti
gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del
presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente testo
unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce
ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche
può ottenere il deposito in forma segreta
della chiave privata presso un notaio o altro pubblico
depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito
può essere registrata su qualsiasi tipo di
supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in
modo che le informazioni non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate
dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice
civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui
all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea
coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite
per un periodo non inferiore a dieci anni a cura
del certificatore e, dal momento iniziale della
loro valutabilità, sono consultabili in forma
telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività
di certificazione sono effettuate da certificatori
inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore
all'inizio dell'attività, in apposito elenco
pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione,
e dotati dei seguenti requisiti, specificati con
il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione all'attività bancaria,
se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e
dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti
di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza,
i responsabili tecnici del certificatore e il personale
addetto all'attività di certificazione siano
in grado di rispettare le norme del presente regolamento
e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma
2;
d) qualità dei processi informatici e dei
relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti
a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma
1 può essere svolta anche da un certificatore
operante sulla base di licenza o autorizzazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, sulla base di
equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto
ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato
avente le caratteristiche fissate con il decreto
di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con
il consenso del terzo interessato, la sussistenza
dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi
all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari
requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per
il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi
dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla
sospensione del certificato in caso di richiesta
da parte del titolare o del terzo dal quale derivino
i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorità,
di acquisizione della conoscenza di cause limitative
della capacità del titolare, di sospetti
abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della
sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione
ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi,
della cessazione dell'attività e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate
le modalità di formazione, di pubblicità,
di conservazione, certificazione e di utilizzo delle
chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono
certificate e pubblicate autonomamente in conformità
alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti
sono certificate e pubblicate a cura del Ministro
di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il
nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare
la data e il luogo della legalizzazione, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33,
non sono soggette a legalizzazione le firme apposte
da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare
la data e il luogo del rilascio, il proprio nome
e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate
o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati
di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della
provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate
dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere all'estero davanti ad autorità
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate
a cura dei competenti organi, centrali o periferici,
del Ministero competente, o di altri organi e autorità
delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte
su atti e documenti dai competenti organi delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
o dai funzionari da loro delegati non sono soggette
a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi
o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio
di documenti personali sono tenute a legalizzare
le prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le
fotografie possono essere, altresì, legalizzate
dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte
per il rilascio dei documenti personali non è
soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta
di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico
viene richiesto un documento di identità,
esso può sempre essere sostituito dal documento
di riconoscimento equipollente ai sensi del comma
2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità
il passaporto, la patente di guida, la patente nautica,
il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento
non è necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il
rilascio della carta d'identità elettronica
e del documento d'identità elettronico sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento del quindicesimo
anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui
al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
e semplificare l'azione amministrativa e i servizi
resi al cittadino, anche per mezzo dei portali,
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti ivi compresa
la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può
altresì essere utilizzata per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei
dati personali e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche
e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti di riconoscimento di cui al presente
articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata
dai decreti di cui al presente articolo e delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché
su supporto cartaceo, può essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando
per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
sostituito ovvero quello nel quale è apposta
la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante
la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della
carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la
copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà
è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualità personali
e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito
del medesimo procedimento, sono contenute in un
unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti
non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità
di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validità
superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti
di pubblici servizi anche oltre i termini di validità
nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni
dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facoltà
di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al
termine di corsi di formazione o di procedimenti
autorizzatori all'esercizio di determinate attività,
ancorché definiti "certificato",
sono denominati rispettivamente "diploma"
o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti
che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati
in documenti già in loro possesso o che comunque
esse stesse siano tenute a certificare. In luogo
di tali atti o certificati i soggetti indicati nel
presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio
le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente
e degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero
ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui è necessario acquisire la
certezza o verificare l'esattezza, si considera
operata per finalità di rilevante interesse
pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione
diretta, da parte di una pubblica amministrazione
o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione
procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti
ad assicurare la riservatezza dei dati personali
ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, può
procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio
di informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le amministrazioni certificanti
sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti,
senza oneri, la consultazione per via telematica
dei loro archivi informatici, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio
e l'acquisizione del certificato non sono necessari
e le suddette informazioni sono acquisite, senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare
la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico
o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la
loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato
civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che
riguardano il cambiamento di stato civile e, ove
formati o tenuti dagli uffici dello stato civile
in Italia o dalle autorità consolari italiane
all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti solo quando ciò
sia indispensabile.
SEZIONE
IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data
di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la
residenza attestati in documenti di identità
o di riconoscimento in corso di validità,
possono essere comprovati mediante esibizione dei
documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di identità o di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti
contenuti nel documento esibito. È, comunque,
fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed
i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicità e l'autenticità dei
dati contenuti nel documento di identità
o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità
o di riconoscimento in corso di validità,
la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento
di identità o di riconoscimento non in corso
di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia
del documento, che i dati contenuti nel documento
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalità di cui all'articolo
38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria
è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati e qualità personali dell'interessato,
lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 76,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa
di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono
la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti
non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti
dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica
non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato
di idoneità alla pratica non agonistica di
attività sportive rilasciato dal medico di
base con validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE
I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre
nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei registri
di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro
il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare
sistemi informativi automatizzati finalizzati alla
gestione del protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni
del presente testo unico ed alle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti
di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito
del proprio ordinamento, gli uffici da considerare
ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando
criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonché di comunicazione interna tra le aree
stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono
alla gestione informatica dei documenti presso gli
uffici di registrazione di protocollo già
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi
ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di
gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità
per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare
o revisionare sistemi informativi finalizzati alla
totale automazione delle fasi di produzione, gestione,
diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti,
procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni
del presente testo unico ed alle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefìci il recupero
su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna
la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti,
in forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del
sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione
di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente
tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione
e i documenti dalla stessa formati nell'adozione
dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni
riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso
alle informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento
ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni
è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma
non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa,
il destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non
modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se
disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso
per via telematica, costituita dalla sequenza di
simboli binari in grado di identificarne univocamente
il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del
registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco
delle informazioni inserite con l'operazione di
registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso
giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni
di registrazione di protocollo è effettuata
dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte
dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono specificate
le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione
di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i
documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione
e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi
le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e
i notiziari della pubblica amministrazione, le note
di ricezione delle circolari e altre disposizioni,
i materiali statistici, gli atti preparatori interni,
i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari,
gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti
già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo
53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili
con la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere memorizzate
nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni
previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta,
secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione
sempre visibile e tale, comunque, da consentire
la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente
alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione
o l'associazione all'originale del documento, in
forma permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato
disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione
o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo
50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione
di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può
includere il codice identificativo dell'ufficio
cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio
che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione
del documento e ogni altra informazione utile o
necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili
già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre
amministrazioni ed è formato e trasmesso
con strumenti informatici, la segnatura di protocollo
può includere tutte le informazioni di registrazione
del documento. L'amministrazione che riceve il documento
informatico può utilizzare tali informazioni
per automatizzare le operazioni di registrazione
di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica Amministrazione di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti
il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema
di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo
53 e le operazioni di segnatura di protocollo di
cui all'articolo 55 nonché le operazioni
di classificazione costituiscono operazioni necessarie
e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo
e costituito da almeno sette cifre numeriche. La
numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO
AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni
del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la
visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati
dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile
della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è
effettuata secondo criteri di selezione basati su
tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri
di selezione possono essere costituiti da espressioni
semplici o da combinazioni di espressioni legate
tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni
costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole
o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità
di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate
allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte
le informazioni del sistema di gestione informatica
dei documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni
da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito
delle misure organizzative volte ad assicurare il
diritto di accesso ai documenti amministrativi i
criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego,
anche per via telematica, del sistema di gestione
informatica dei documenti per il reperimento, la
visualizzazione e la stampa delle informazioni e
dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni
e dei documenti da parte dell'interessato, le misure
organizzative e le norme tecniche indicate al comma
2 determinano, altresì, le modalità
di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego
di strumenti informatici per la firma digitale del
documento informatico, come disciplinati dal presente
testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono
utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione
- anche per via telematica - attraverso gli uffici
relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di
gestione informatica dei documenti delle grandi
aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo
50, adottano le modalità di interconnessione
stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri
tecnici emanati per la realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai
sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso
la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo
dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione
alternativa o congiunta dell'oggetto, della data
di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo
del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione
della data e del numero di protocollo attribuiti
dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni
fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, alla determinazione dei
criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione
informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA
E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti
dei flussi
documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi
in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio
è posto alle dirette dipendenze della stessa
area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero
un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico
archivistica acquisita a seguito di processi di
formazione definiti secondo le procedure prescritte
dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per
l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo
tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione
e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto
delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione
del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo
53;
d) cura che le funzionalità del sistema in
caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro
ventiquattro ore dal blocco delle attività
e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63,
in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti
e dell'organizzazione delle attività di registrazione
di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso
di cui agli articoli 59e 60 e le attività
di gestione degli archivi di cui agli articoli 67,
68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui
all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente testo unico da parte del personale autorizzato
e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle
informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di
gestione informatica dei documenti dispone per la
corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio
dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative
ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti
conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili.
A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema
di gestione informatica dei documenti dispone, in
relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale,
la riproduzione delle informazioni del protocollo
informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica
dei documenti costituiscono parte integrante del
sistema di indicizzazione e di organizzazione dei
documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione
sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento
anche manuale delle operazioni di registrazione
di protocollo su uno o più registri di emergenza,
ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile
utilizzare la normale procedura informatica. Sul
registro di emergenza sono riportate la causa, la
data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché
la data e l'ora del ripristino della funzionalità
del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare
la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro
ore, per cause di eccezionale gravità, il
responsabile per la tenuta del protocollo può
autorizzare l'uso del registro di emergenza per
periodi successivi di non più di una settimana.
Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi
del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza
è riportato sul registro di emergenza il
numero totale di operazioni registrate manualmente.
(R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro
di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni,
deve comunque garantire l'identificazione univoca
dei documenti registrati nell'ambito del sistema
documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati
in emergenza sono inserite nel sistema informatico,
utilizzando un'apposita funzione di recupero dei
dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità
del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento registrato in emergenza viene attribuito
un numero di protocollo del sistema informatico
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente
la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
(R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA
DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine
alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante
sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi
progetti in termini di rapporto tra costi e benefici,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali
che includono i procedimenti amministrativi di cui
al comma 1 è finalizzata al miglioramento
dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicità,
di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità
stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali
include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente
e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee,
le modalità di attribuzione dei documenti
ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti,
definendo adeguati piani di classificazione d'archivio
per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti
a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi
documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo
52, il sistema per la gestione dei flussi documentali
deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra
ciascun documento registrato, il fascicolo ed il
singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo
responsabile, nonché la gestione delle fasi
del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività
dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi
per la gestione dei flussi documentali di altre
amministrazioni al fine di determinare lo stato
e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal
sistema di gestione dei flussi
documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche
delle informazioni previste, delle operazioni di
registrazione e del formato dei dati relativi ai
sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali
sono specificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del
servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi provvede a trasferire fascicoli
e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi
in un apposito archivio di deposito costituito presso
ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano
nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione
dei flussi documentali e degli archivi deve formare
e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di
conservazione degli archivi, integrato con il sistema
di classificazione, per la definizione dei criteri
di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica
e di conservazione permanente dei documenti, nel
rispetto delle vigenti disposizioni contenute in
materia di tutela dei beni culturali e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere
tenuta traccia del movimento effettuato e della
richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione
e la custodia dei documenti contenenti dati personali,
le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione
permanente sono trasferiti contestualmente agli
strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi
di Stato competenti per territorio o nella separata
sezione di archivio secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare,
per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero
e la riutilizzazione delle informazioni acquisite
con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalità di cui all'articolo
43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da questa custoditi.
(R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti
falsità, il funzionario competente a ricevere
la documentazione dà notizia all'interessato
di tale irregolarità. Questi è tenuto
alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo
2, l'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, è tenuta a fornire,
su richiesta del soggetto privato corredata dal
consenso del dichiarante, conferma scritta, anche
attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo 72 (R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71
le amministrazione certificanti individuano e rendono
note le misure organizzative adottate per l'efficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi
e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti,
salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti
da ogni responsabilità per gli atti emanati,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato
o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o di atto di notorietà
rese a norma delle disposizioni del presente testo
unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri
d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà
nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia
l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di
accettare l'attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l'esibizione di un documento
di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente
degli ufficiali di stato civile e dei direttori
sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71
emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968
n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della
legge 24 dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi
3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e
11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio
1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3
della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo
55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342.
(L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre
1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo
37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico restano comunque in vigore :
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali
di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R.
14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000,
n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998,
al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31
maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti
la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia
di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990
n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della
legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai
decreti legislativi adottati in attuazione delle
leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998,
n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali,
le direttive e i decreti ministeriali a contenuto
generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente
testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia
di conservazione di beni archivistici di cui al
capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con
riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60,
le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo
4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLATO
DEL TESTO UNICO RIFERIMENTO PREVIGENTE |