| Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e
15 maggio 1997, n. 127 Art.
1.
(Modifiche ed integrazioni alla
legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono apportate le modificazioni e integrazioni di
cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera
h) e' sostituita dalla seguente: "h) moneta,
perequazione delle risorse finanziarie, sistema
valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo
la lettera r) e' aggiunta la seguente: "r-bis)
trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse
nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera
b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte
le seguenti: "ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma
1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera in via definitiva su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole:
"nel rispetto delle esigenze della salute,
della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto
dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma
2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adottano, con delibera consiliare a maggioranza
assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina
delle materie di propria competenza di cui al comma
2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge
29 _ dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle
materie disciplinate dallo statuto. Restano salve
le competenze che in materia regolamentare competono
nel settore delle attivita' produttive allo Stato
e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma
4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi
di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia espresso,
il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo
le parole: "di cui al comma 3, lettera a),"
sono inserite le seguenti: "e del principio
di efficienza e di economicita' di cui alla lettera
c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole:
"quaranta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo
e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre
1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si applicano i principi e criteri direttivi di cui
ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel
caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo
5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma
1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea,
le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera
b) , le parole: "nonche' gli enti privati,
controllati" sono sostituite dalle seguenti:
"le istituzioni di diritto privato e le societa'
per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea,
le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera
h), dopo la parola: "procedure" e' inserita
la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma
4 e' inserito il seguente: "4-bis. I decreti
legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo
la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore
o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti
che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini,
costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli
atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti
che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni
che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo
periodo, le parole: "Entro un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti
normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo
20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente
articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti
normativi citati nel predetto allegato sono soppresse
le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo
20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i
seguenti: "112-bis. Procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949,
n. 264; legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23
luglio 1991, n. 223; decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997,
n. 196. 112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese
in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile
1991, n. 125. 112-quater. Procedimenti di rilascio
di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7
marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione,
del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il commercio
con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del
5 novembre 1990. 112- quinquies. Procedimento di
rilascio del certificato di agibilità: testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221; legge
5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
per trasporti eccezionali: decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.112-septies. Procedimento
per la composizione del contenzioso in materia di
premi per l'assicurazione infortuni: decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti
relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle
cose trasportate in conto proprio: legge 6 giugno
1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783. 112-nonies. Procedimenti per il rilascio
delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni
ed esportazioni: testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, articoli da 175 a 221. 12-decies. Procedimento
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato: testo unico approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639. 112-undecies. Procedimenti
relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree
e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2
febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n.
141, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977,
n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo
6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea,
le parole: "Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma
20 e' aggiunto il seguente: "20-bis. Con la
stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997,
n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione
delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito
regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle
d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3
della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni alla
legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. Alla legge 15 maggio 1997, n.
127, sono apportate le modificazioni e integrazioni
di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono
aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni
di legge o regolamentari prevedano una validita'
superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: "Il
procedimento per il quale gli atti certificativi
sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la _ dichiarazione dell'interessato.";
al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole:
"E' comunque fatta salva" sono sostituite
dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 e'
sostituito dal seguente: "10. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche
e le modalita' per il rilascio della carta di identita'
e di altri documenti di riconoscimento muniti di
supporto magnetico o informatico. La carta di identita'
e i documenti di riconoscimento devono contenere
i dati personali e il codice fiscale e possono contenere
anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche'
delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico
o informatico, può contenere anche altri
dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino,
nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni, nonche' le procedure
informatiche e le informazioni, che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione
o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dei relativi regolamenti di attuazione; analogo
documento contenente i medesimi dati e' rilasciato
a seguito della dichiarazione di nascita. La carta
di identita' potra' essere utilizzata anche per
il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto
del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identita' e dei documenti
di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale
in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La
carta di identita' può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese
e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
mese successivo alla produzione di documenti con
caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni
possono sperimentare modalita' di utilizzazione
dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità".
5. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma
10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto
periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dal comma 4 del presente articolo, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma
11 sono inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo
comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, e' abrogato. 11-ter. Nell'articolo 3 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999
sulla carta d'identita' deve essere indicata la
data di scadenza"". 7. All'articolo 3,
comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono
aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se due o piu'
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane
di eta'".
10. All'articolo 3, il comma 11 e'
sostituito dal seguente:"11. La sottoscrizione
di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
fotostatica del documento di identita' possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si
interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze
da produrre agli organi della amministrazione pubblica
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non
e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in
cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo
la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia
e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti
dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. Dopo il comma
3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione
del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite,
a seguito di provvedimento motivato del sindaco,
ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga
a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di
apposita definizione contrattuale, nei comuni di
cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e
servizi possono essere assegnate indennita' di funzione
localmente determinate, nell'ambito delle complessive
disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per
l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici
o dei servizi che svolgano la loro funzione anche
per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione
contrattuale, possono essere assegnate indennita'
di funzione in deroga alle normative vigenti. La
relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri
enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo
le parole: "ottobre 1991." e' inserito
il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente
tra la data delle dimissioni e la data della riammissione
in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati
ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Con provvedimento motivato della giunta, al personale
di cui al precedente periodo il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
stessa disposizione si applica altresi' alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso
1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ",
nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione
che tengano conto delle responsabilita' professionali
assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche'
dagli incaricati della direzione dei lavori e del
collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le
parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma
3 e' inserito il seguente: "3-bis. All'articolo
105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo
17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nei pareri e' espresso un motivato giudizio
di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell'articolo
3, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera
h) e' sostituita dalla seguente: "h) articoli
100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma
7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate,
con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso
5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati
i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma
6 e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini
di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo
le parole: "l'acquisto" sono inserite
le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le
parole da: "i difensori civici delle regioni
e delle province autonome" fino a: "in
materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia"
sono sostituite dalle seguenti: "i difensori
civici delle regioni e delle province autonome,
su sollecitazione di cittadini singoli o associati,
esercitano, sino all'istituzione del difensore civico
nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, con esclusione
di quelle che operano nei settori della difesa,
della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso
3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In caso di sospensione la conferenza può,
entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione
che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente
tale termine, la conferenza e' sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo
le parole: "enti locali" sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma
58, e' inserito il seguente: "58-bis. All'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti
e dei contratti che le medesime aziende speciali
hanno posto in essere anteriormente alla data di
attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma
78 e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia,
con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione,
può adeguare la dotazione organica stabilita
ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze
di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
disponibilita' di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma
79 e' inserito il seguente: "79-bis. Le somme
dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate
ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate
con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti
dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti
dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro _ del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, all'unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano,
nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi
ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni
fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni
centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma
133 e' inserito il seguente: "133-bis. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per
la autorizzazione alla installazione ed esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico
limitato delle citta' ai fini dell'accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione
del traffico veicolare e della irrogazione delle
relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono
individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione
e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie
di soggetti che possono accedere ai dati personali
rilevati a mezzo degli impianti".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di formazione
del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni)
1. Nell'ambito delle iniziative di
innovazione amministrativa, il Centro di formazione
e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti
in corso finanziati con risorse gia' assegnate nei
precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite
al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali, ai sensi del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere
dall'esercizio 1998, in apposite unita' previsionali
di base da istituire nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui, e provvede alla denominazione
delle nuove unita' previsionali di base su indicazione
del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali.
3. Nell'ambito delle iniziative di
innovazione amministrativa, il FORMEZ può
operare sull'intero territorio nazionale a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche
statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere
discussi nelle sedi preposte i progetti formativi
da estendere all'intero territorio nazionale e per
i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione
dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata
una borsa di studio annua lorda, in relazione alla
frequenza del corso e con le modalita' stabilite
dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi,
d'importo pari al 60 per cento dello _ stipendio
tabellare e dell'indennita' integrativa speciale,
nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente del comparto Ministeri. Detto
importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti
al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione per il servizio di
ristorazione o, se previsto, di residenzialita'.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
parola: "tecnico" e' soppressa.
Art. 4.
(Telelavoro)
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione
attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza.
A tal fine, possono installare, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature
informatiche e collegamenti telefonici e telematici
necessari e possono autorizzare i propri dipendenti
ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione
lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro,
previa determinazione delle modalita' per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati,
a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalita' organizzative per l'attuazione del comma
1 del presente articolo, ivi comprese quelle per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa,
e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili.
Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti
ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento
degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente
articolo le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva,
in relazione alle diverse tipologie del lavoro a
distanza, adegua alle specifiche modalita' della
prestazione la disciplina economica e normativa
del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati.
Forme sperimentali di telelavoro possono essere
in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di edilizia
scolastica)
1. A decorrere dall'anno 1998, il
Ministero dell'interno provvede al trasferimento
delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio
1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi
contributi erariali sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla
base dei dati risultanti dai decreti ministeriali
di cui all'articolo 9, comma 2. della citata legge
n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate
le somme gia' trasferite dai comuni alle province
e le spese sostenute dai comuni nelle more della
stipulazione delle convenzioni previste dalla legge
n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino
le certificazioni, il Ministero dell'interno, a
decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti
sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti
ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella
misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti
dai medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori
spese derivanti dall'applicazione della legge n.
23 del 1996 e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore
spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede
all'assegnazione in proporzione al totale provinciale
delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun
comune cosi' come determinate dai decreti ministeriali
attuativi di cui al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione
delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del
1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute
nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte
da quelle da trasferire alle province con le predette
convenzioni. A decorrere dal 1_ gennaio 1999, il
Ministero dell'interno provvede al trasferimento
delle somme a favore delle province sulla base delle
convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati
finanziari risultanti dal decreto ministeriale di
cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge
n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in
diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero
della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni
del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 giugno
1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK |