|
Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno
o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine
il decreto e' emanato anche in mancanza del parere
ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre
che ai principi contenuti nell'articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri
e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati
o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione
di vantaggi, benefici economici o altre utilita'
erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di
stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni
normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi
in attuazione dei criteri di cui alle lettere a)
e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art. 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita e'
resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre
di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa,
entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio
e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso
la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa
di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo
caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di stato civile competente nei dieci giorni successivi,
anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno
facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto,
la nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso in cui i genitori non risiedano nello stesso
comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione
di nascita e' resa nel comune di residenza della
madre. In tali casi il comune nel quale e' resa
la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita
che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita
sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita,
e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita
non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati
e gli estratti di stato civile sono validi in tutto
il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validita'
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita'
di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti
di pubblici servizi anche oltre i termini di validita'
nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio. E' comunque fatta salva la facolta'
di verificare la veridicita' e la autenticita' delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo
di intese o convenzioni, la trasmissione di dati
o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato
civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche'
i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione
di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo
15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta
con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa
e rilasciata in forma telematica anche al di fuori
del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il
rilascio di documenti personali sono legalizzate
dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti
ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai
pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purche' nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento
non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
le modalita' per il rilascio della carta di identita'
su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere
i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora
l'interessato non si opponga, l'indicazione del
gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo
3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia
di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo
adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione e semplificazione dei
registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle
fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia
di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei
procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria
in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli
la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di
cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono
entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso
tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono prevedere
la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere
per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto
fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o
riduzione di diritti, tasse o contributi previsti
per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande di ammissione
agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento di riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti
di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicita' dei dati
contenuti nel documento di identita'. Nel caso in
cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio
e ciononostante sia stato esibito il documento ai
fini del presente comma, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualita' personali, oltre quelli indicati
nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della documentazione,
una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sara' successivamente
esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione
nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio
termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento
non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto".
Nei casi in cui le norme di legge
o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione
di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta
a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti
delle singole amministrazioni connesse alla natura
del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali
relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni
e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma
dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono
prevedere la partecipazione di personale dotato
anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame
e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale
dotato di laurea in scienze economiche o statistiche
e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata,
con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo
20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni
altra disposizione in contrasto con il divieto di
cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza
del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, non e' soggetta
ad autenticazione.
Art. 4
Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
distintivo del sindaco
1. Il comma 6
dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente
della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e'
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della
spalla destra".
Art. 5
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo
39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della
lettera b) e' sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purche' contemporaneamente presentati
al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco
o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero
2) e' aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo
assembleare per impossibilita' di surroga alla meta'
dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente
comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole:
"i piani territoriali ed urbanistici,"
sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati
ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda
verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti
fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4)
e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale,
consenta di raggiungere il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata con arrotondamento all'unita' inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento
e' da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla
percentuale complessiva e non al numero dei seggi,
che devono pertanto comunque raggiungere o superare
il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio
nella composizione cosi' integrata.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano
con appositi regolamenti, in conformita' con lo
statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita'
ed economicita' di gestione, e secondo principi
di professionalita' e responsabilita'. Nelle materie
soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si
esercita tenendo conto della contrattazione collettiva
nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle
materie non riservate alla legge il comma 2-bis
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
si applica anche ai regolamenti di cui al presente
comma".
2. Il secondo periodo del comma 3
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni
di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e
gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito
il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli
uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto
il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e'
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri
e le modalita' con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti
a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalita' analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento della dotazione organica dell'ente,
o ad una unita' negli enti con una dotazione organica
inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al
presente comma non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale. Il contratto a tempo determinato
e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto
con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione
di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza
del posto in organico o dalla data in cui la vacanza
si verifica, la riassunzione del dipendente qualora
lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
a tempo determinato o alla data di disponibilita'
del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda
di riammissione in servizio, anche in deroga ai
limiti temporali eventualmente previsti dai relativi
ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per
accedere a cariche elettive a causa di situazioni
di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali con
sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalita' fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono
revocati in caso di inosservanza delle direttive
del sindaco o del presidente della provincia, della
giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento al termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi loro assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, o per responsabilita'
particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi
di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione
a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della
giunta o degli assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto
e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalita'
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei
commi 1 e 2 dell'articolo 36. 3-ter. Nei comuni
interessati da mutamenti demografici stagionali
in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici,
il regolamento puo' prevedere particolari modalita'
di selezione per l'assunzione del personale a tempo
determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo
ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo
determinato non possono, a pena di nullita', essere
in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale, possono nominare un direttore generale,
al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti
dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco
o dal presidente della provincia, e che sovrintende
alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non puo' eccedere quella
del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di
convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore
generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui
il direttore generale non sia stato nominato, le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono
prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, in relazione a particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita'
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai
seguenti:
"1. L'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il
50 per cento della tariffa professionale relativa
a un atto di pianificazione generale, particolareggiata
o esecutiva sono destinati alla costituzione di
un fondo interno da ripartire tra il personale degli
uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione, qualora
essi abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1
e' ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione,
sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal
seguente:
"11. In deroga alle disposizioni
dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per
gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni,
la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione
delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
e' approvata con deliberazione della giunta che
ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non
sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi
di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni
in materia di assunzioni e mobilita' negli enti
locali).
1. Le procedure di mobilita' del
personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione
della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1,
gli enti locali della regione nella quale si trovino
enti locali che hanno deliberato il dissesto danno
comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo
del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare
le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo
3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non si applicano agli enti locali che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli
enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo
difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente
i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti
per effetto dell'annullamento. Fino alla data di
copertura dei posti resisi disponibili per effetto
del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il
relativo trattamento economico. Alla copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento
si provvede mediante concorsi interni per titoli
integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare
i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni
di effettivo servizio nella medesima qualifica,
nonche' i dipendenti di cui al presente comma anche
se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla
qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla
data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre
1996"; le parole: "indette entro il 31
dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti:
"indette entro il 31 dicembre 1994"; le
parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"; c) al comma 18, le parole: "31
dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare
nei confronti di un impiegato di un ente locale
sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza puo' essere coperta con una assunzione a
tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
della presente legge. Tale disposizione non si applica
per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, che abbiano personale
in mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo,
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine,
le parole:
"vigente prima della data del
31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo. La disposizione di cui al
presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre
1996.
Art. 7
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole:
"entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera
a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono
soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"e di coordinarle con" sono sostituite
dalle seguenti: "recanti principi e criteri
direttivi per"; la parola: "emanati"
e' sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto
il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti
concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato
il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera
c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera
g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo"
sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e
aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera
t) e' sostituita dalla seguente: "t) prevedere
che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo
anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo
20 e' ricollocata come lettera f, al termine del
comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono
soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole:
"e alle province autonome" sono sostituite
dalle seguenti: ", alle province autonome e
ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo
le parole: "o la provincia autonoma" sono
aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole:
"trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi'"
sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole:
"territorialmente interessate" sono sostituite
dalle seguenti: "o i comuni territorialmente
interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86
dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge
17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490.".
Art. 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate
le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa
con le province e con i comuni e previo parere degli
organismi rappresentativi degli altri enti del comparto";
al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei
comuni e delle province e' espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni,
degli enti regionali e degli enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e' sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia
le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi,
indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni
altro elemento utile in ordine al rispetto degli
indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della
procedura della contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito
dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere
concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario
e contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione
di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del
medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti
di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione
delle risorse finanziarie, strumentali e umane,
prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita'
delle previsioni di bilancio da parte dei collegi
dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato
attivo e passivo, quando il dissesto finanziario
sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose
o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri
per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti
al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il
rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria
nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti
locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori
bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo
e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonche' della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali. In mancanza dei
pareri nel termine prescritto, il Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di
dissesto in atto alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo
comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei
regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita'
di comuni e province sono approvati nel rispetto
delle sottoelencate norme del presente decreto,
da considerarsi come principi generali con valore
di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25,
comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e
da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e
48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi
1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e
116.
2. Le rimanenti norme del presente
decreto non si applicano qualora il regolamento
di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema
di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la
predisposizione del modello di cui all'articolo
114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
da parte di comuni e province e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma
2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, nella parte in cui consente l'affidamento senza
gara del servizio di tesoreria al concessionario
del servizio di riscossione, e, all'articolo 27,
comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse
le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed".
All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento"
sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine
per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita'
di comuni e province ai principi del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
e' fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10
Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo
58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto
il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei conti
lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto
di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67
sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono
soppresse le parole da: "il quale lo deposita"
fino alla fine del comma.
Art. 11
Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1965, n. 431. Competenze del consiglio
superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il parere della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.
431, e successive modificazioni. La commissione
predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge
3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma
5-bis, e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
Art. 12
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprieta' pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito
il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della
presente legge non si applicano alle unita' immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano
finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli
immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a
tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni
degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono
procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed al regolamento approvato con regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni,
nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli
enti locali, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine
sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con_[8m _[10m
regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili
di interesse storico e artistico dello Stato, dei
comuni e delle province si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1
giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati
ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della
legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano
state in tutto o in parte rinnovate e trascritte
le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi
diritto, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati
e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei
beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute
prima della data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le disposizioni di cui al
capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939,
n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e
quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996,
da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad
oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta
con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima
della deliberazione di alienazione, la notifica
e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni
e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative
ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata sui beni di interesse storico e artistico,
sono rilasciate entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino a trenta
giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza
richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma
5, previa diffida a provvedere nel successivo termine
di trenta giorni, le richieste di approvazione e
di autorizzazione si intendono accolte. In tali
casi, nei confronti dei responsabili del ritardo
e' promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
Art. 13
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile
e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati;
sono altresi' abrogate le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili
o per accettazione di donazioni, eredita' e legati
da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate
o verificatesi in data anteriore a quella di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 14
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal
seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza
delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione
di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui
al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste
dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1,
e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma
1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 e' abrogato.
Art. 15
Disposizioni in materia di pagamento all'estero
delle tasse di concessione governativa e dell'imposta
di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella
dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici
e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n.
185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione
III e' sostituita dalla seguente: "Passaporti,
altre tasse di concessione governativa e imposta
di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa
da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale. Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite
nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito
il seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi e' uguale a quella stabilita
nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle modalita' dei
versamenti a favore della pubblica amministrazione,
delle regioni, delle amministrazioni locali e degli
enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani
all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici
e consolari per altre imposte, tasse, ammende e
servizi resi.
Art. 16
Difensori civici delle regioni e delle province
autonome
1. A tutela dei cittadini residenti
nei comuni delle rispettive regioni e province autonome
e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione
e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni
e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, con
esclusione di quelle competenti in materia di difesa,
di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione
e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono
agli stessi nei confronti delle strutture regionali
e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione
della conferenza di servizi le amministrazioni che
vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso
di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito
il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una
amministrazione abbia espresso, anche nel corso
della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione
di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente
sia una amministrazione statale; negli altri casi
la comunicazione e' data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente
della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione,
la determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata
una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto
il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di
servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita'
o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita'
di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore
a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu'
amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta
al coordinamento in base alla disciplina vigente
e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di
cui al comma 1, la decisione si considera adottata
se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato
e la regione o le regioni territorialmente interessate,
si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti
di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo
i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono
la maggioranza di quelli delle collettivita' locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei
comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge
7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata
prima o nel corso dell'accertamento di conformita'
di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando
l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza
approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma
1 e' indetta, per le opere di interesse statale,
dal Provveditore alle opere pubbliche competente
per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento
di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il
caso di opere che interessano il territorio di piu'
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli
articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2,
si applicano alle sole amministrazioni preposte
alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti
alle categorie individuate ai sensi dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione
di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento,
e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito
il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo
di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso
unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma
5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, agli accordi
di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo
1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi
agli interventi previsti nei programmi e nei piani
approvati dalla Commissione di cui all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche'
alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi
2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo,
si applicano anche alle altre conferenze di servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal
seguente:
"5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti
da un apposito fondo istituito a tale scopo nel
bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione
e' posto, altresi', un contingente, non superiore
nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste
ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni
di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando,
le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando
entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma,
del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole:
"ed il consiglio di amministrazione" sono
soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma,
del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole:
"ed il consiglio di amministrazione" sono
soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il
seguente comma:
"In attesa dell'adozione del
provvedimento di comando, puo' essere concessa,
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione
che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa'
per azioni dell'Ente poste italiane, il personale
dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
I dipendenti degli enti locali a
tempo parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa
presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro
tecnico, operante con autonomia amministrativa e
funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorita',
per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento
del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale
assunto con contratto di diritto privato, anche
a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta
unita'.
In sede di prima applicazione i compiti
del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza
ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della
pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti
di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento
del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate
al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete
unitaria della pubblica amministrazione" di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n.
400, da assegnare con le modalita' ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione in
relazione alla progressiva assunzione dei compiti
ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo
81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche'
dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento
degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature
di natura informatica, anche destinati al funzionamento
di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato
nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore
d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di
cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati
per la funzione a cui erano destinati, sono alienati,
ove possibile, a cura del Provveditorato generale
dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo
35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento
di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi
sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito,
a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri
soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano
fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto
della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo
12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano
anche al personale di livello dirigenziale od equiparato
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' al personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature
ordinaria, amministrativa, contabile e militare
le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982,
n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo
alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza
degli enti pubblici di assistenza e previdenza,
il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e
vigilanza definisce i programmi e individua le linee
di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti
dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;
nell'ambito della programmazione generale, determina
gli obiettivi strategici pluriennali; definisce,
in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione
interna, nonche' le modalita' e le strutture con
cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella
di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche
dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire
i dati e gli elementi relativi alla realizzazione
degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione
delle risorse; emana le direttive di carattere generale
relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali
dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio
di amministrazione; in caso di non concordanza tra
i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede all'approvazione definitiva. I
componenti dell'organo di controllo interno sono
nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con
il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amministrazioni richiedenti del termine entro
il quale il parere sara' reso.
2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e
della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine
di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato
e' richlesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi
del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari
al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno o piu'
ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione
di legge che preveda il parere del Consiglio di
Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato
disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23
agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi
previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato
e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine,
l'amministrazione puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva
del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi
di atti normativi per i quali il parere del Consiglio
di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresi',
se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato
e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi
di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla
sezione o dal presidente del Consiglio di Stato
a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare
la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo,
i cui articoli risultino di particolare complessita'
in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza
del Consiglio dei ministri ne predispone, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo
corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario
il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi.
Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o
dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici
giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione
dei decreti-legge presentati al Parlamento recano
in allegato i testi integrali delle norme espressamente
modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1,
2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo
10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45,
46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita'
sugli atti amministrativi della regione, esclusa
ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente
sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile dei consigli
regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimita'
sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente
sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto
della gestione, secondo le disposizioni dei commi
da 34 a 45.
34. Sono altresi' soggette al controllo
preventivo di legittimita' le deliberazioni che
le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre
al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito
dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza
ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine
di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita'
deliberativa.
La regione disciplina con propria
normativa le modalita' organizzative e di espletamento
dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione
all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri
nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo
ed il comitato regionale di controllo non possono
riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo
nel caso di annullamento in sede giurisdizionale
di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta
e del consiglio sono sottoposte al controllo nei
limiti delle illegittimita' denunziate, quando un
quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei
consiglieri nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse
riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi
o forniture di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante
organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38,
il controllo e' esercitato, dalla data di rispettiva
istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali;
il difensore civico, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da' comunicazione all'ente,
entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita
ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene
di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore
civico, il controllo e' esercitato, con gli effetti
predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al
controllo preventivo di legittimita' diventa esecutiva
se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione
della stessa, che deve comunque avvenire a pena
di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione,
il comitato regionale di controllo non abbia adottato
un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso
nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive
prima del decorso del termine se il comitato regionale
di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimita'.
41. Il controllo di legittimita'
comporta la verifica della conformita' dell'atto
alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente
indicate nel provvedimento di annullamento, per
quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura,
e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo
e del rendiconto della gestione il controllo di
legittimita' comprende la coerenza interna degli
atti e la corrispondenza dei dati contabili con
quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti
giustificativi allegati alle stesse. 42. Il comitato
regionale di controllo, entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33, puo' disporre
l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante
o richiedere chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio
del controllo viene sospeso e riprende a decorrere
dalla data della trasmissione dei chiarimenti o
elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato puo' indicare all'ente
interessato le modificazioni da apportare alle risultanze
del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle
entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione
delle modificazioni entro il termine di cui al comma
43, o di annullamento della deliberazione di adozione
del rendiconto della gestione da parte del comitato
di controllo, questo provvede alla nomina di uno
o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province,
sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori
per legge, si provvede a mezzo di commissario ad
acta nominato dal difensore civico regionale, ove
costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni
dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale, individuate dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono,
nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni,
delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di
personale del comparto sanita'", sono inserite
le seguenti: "di personale delle regioni e
degli enti locali, limitatamente agli enti che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10
e' sostituito' dal seguente: "Il divieto non
si applica alle regioni, alle province autonome
e agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo
e' sostituito dal seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano
altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province
e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione
dei consorzi in aziende speciali e consortili ai
sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, per la
costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo
12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto
unilaterale, da parte di enti locali, di societa'
per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano
ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma
47 del presente articolo si applicano nei limiti
stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare
attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione
delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione
in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende
speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti
unici per un periodo comunque non superiore a due
anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa'
e' determinato dalla deliberazione di trasformazione
in misura non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio
di esercizio approvato e comunque in misura non
inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio
netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo
ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto
in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
52. La deliberazione di trasformazione
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia
di costituzione delle societa' previsti dalla normativa
vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis
del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione
dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi
dalla costituzione delle societa', gli amministratori
devono richiedere a un esperto designato dal presidente
del tribunale una relazione giurata ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del
codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di
tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano
i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa
e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto
alla revisione della stima. Fino a quando i valori
di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51
possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione
delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa'
di cui al comma 51 possono essere alienate anche
ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione
dei beni degli enti locali e delle aziende speciali
alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali
e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma
51 potra' anche prevedere la scissione dell'azienda
speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione
di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente
articolo nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies
del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) e' sostituita
dalla seguente:
"e) a mezzo di societa' per
azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora
sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu'
soggetti pubblici o privati".
59. Le citta' metropolitane e i comuni,
anche con la partecipazione della provincia e della
regione, possono costituire societa' per azioni
per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno
in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura
di evidenza pubblica.
Le societa' di trasformazione urbana
provvedono alla preventiva acquisizione delle aree
interessate dall'intervento, alla trasformazione
e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni
possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento
di trasformazione sono individuate con delibera
del consiglio comunale. L'individuazione delle aree
di intervento equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', anche per le aree non interessate da opere
pubbliche.
Le aree di proprieta' degli enti
locali interessate dall'intervento possono essere
attribuite alla societa' a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti
e la societa' per azioni di trasformazione urbana
sono disciplinati da una convenzione contenente,
a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle
parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre
1951, n. 1084, e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo
53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate
di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere
di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite
d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione
sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare
le agevolazioni sino alla completa esenzione dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi
gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle
nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma
143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato
il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono, con proprio regolamento, non applicare
le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo
8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n.
3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali, sono disciplinati
i casi e le modalita' con le quali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri delle finanze, del tesoro e della
difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni,
alle province e alle regioni che ne facciano richiesta,
beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel
demanio civile e militare che da almeno dieci anni
risultino inutilizzati, quando non si tratti di
beni inseriti nel programma di dismissione di beni
immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' di beni che
siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio
1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma
111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma
65 non possono essere alienati nei venti anni successivi
alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno
un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalita'
giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo
di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico- amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della
provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista
dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma
10, della presente legge, contestualmente al provvedimento
di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita',
salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma
1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142
del 1990, il sindaco o il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio
e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti
nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo
35, comma 2-bis, della - pag. 13 - legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo
5 della presente legge, puo' prevedere un vicesegretario
per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi
di vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della
provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra
gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo
quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco
o del presidente della provincia che lo ha nominato.
Il segretario continua ad esercitare le proprie
funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla
riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La
nomina e' disposta non prima di sessanta giorni
e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco o del presidente della provincia, decorsi
i quali il segretario e' confermato.
71. Il segretario puo' essere revocato
con provvedimento motivato del sindaco o del presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta,
per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale
non confermato, revocato o comunque privo di incarico
e' collocato in posizione di disponibilita' per
la durata massima di quattro anni. Durante il periodo
di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e'
posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo per le attivita' dell'Agenzia
stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche'
per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni
che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso
cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilita'
al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilita'
per mancato raggiungimento di risultati imputabile
al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo
diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti
i compensi percepiti a` titolo di indennita' per
l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro
anni senza aver preso servizio in qualita' di titolare
in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio
in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni
nella piena salvaguardia della posizione giuridica
ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma
78 disciplina un fondo finanziario di mobilita'
a carico degli enti locali e percentualmente determinato
sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente,
e definito in sede di accordo contrattuale e da
attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari
comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, al quale si accede per concorso,
e' articolato in sezioni regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali avente personalita' giuridica di diritto
pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi
in materia di riordino, accorpamento e soppressione
dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio
di amministrazione, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci
nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia
designato dall'UPI, da tre segretari comunali e
provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e
da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno
un presidente e un vicepresidente. Con la stessa
composizione e con le stesse modalita' sono costituiti
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti
all'albo non puo' essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotto del numero delle
sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata
ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia
e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei
presidenti di provincia. Resta ferma la facolta'
dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio
di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione
all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
di cui al comma 79. Al relativo corso si accede
mediante concorso nazionale a cui possono partecipare
i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente sentite le organizzazioni sindacali e
le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto
previsto dalla presente legge, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo
e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio,
le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione
all'albo, il passaggio tra le fasce professionali,
il procedimento disciplinare e le modalita' di utilizzazione
dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento
hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento stesso. Il
regolamento dovra' conformarsi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni
organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito
dal personale del Servizio segretari comunali e
provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da
destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure
in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente,
anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento
speciale, al personale dell'amministrazione civile
dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando
o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita'
per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori
dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile
dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione
finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria
dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria
per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento
di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita
presso altre amministrazioni pubbliche con oneri
retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali
ed interregionali per la formazione e la specializzazione
dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione,
il funzionamento e l'ordinamento contabile delle
scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula
di convenzioni per l'attivita' formativa anche in
sede decentrata con istituti, enti, societa' di
formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento
e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si
avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 73
a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8
giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito,
a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio
al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari
comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma
10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della
provincia possono nominare il segretario scegliendolo
tra gli iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della
presente legge e fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento
per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione
dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma
78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria
relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione
del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali,
nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresi',
prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento
presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari
che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione
del regolamento di cui al comma 78, e' consentito
ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione
ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari
che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale
sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso
altre pubbliche amministrazioni, con preferenza
per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica
e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo
22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi
di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo
nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori
e degli idonei dei concorsi in via di espletamento
ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta
e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente
articolo con propria legislazione. Nel territorio
della regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione
di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del
titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole:
"nonche' del segretario comunale o provinciale
sotto il profilo di legittimita'".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata
la procedura per consentire alle regioni e agli
enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita'
di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o
prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta,
anche mediante strumenti elettronici o informatici,
ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni
e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti
di esenzione per versamenti e rimborsi di importi
valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate
tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione
di sistemi di pagamento a favore delle regioni e
degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24
marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: "Tali parcheggi possono
essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti,
anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani
urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della
superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono
approvate", sono inserite le seguenti: "salvo
che si tratti di proprieta' non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali
in materia di termine, di responsabile del procedimento
e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia'
vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Decorso
tale termine il comitato regionale di controllo
nomina un commissario per la loro adozione. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento
previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto
1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione
delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo
1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite
straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi
sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20
luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio
1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo
4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle
leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n.
55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano
le disposizioni che pongono a carico di persone
fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi
obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni,
che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse
previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con
le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,
della predetta legge, in conformita' a criteri generali
definiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario
nazionale e le Commissioni parlamentari competenti,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con altri Ministri interessati, limitatamente ai
criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni
dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di
annualita' e i contenuti minimi qualificanti per
ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento
ai settori scientifico- disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento
e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche'
la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli
studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte
di universita' italiane, in collaborazione con atenei
stranieri, dei corsi universitari di cui al presente
comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in
deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla
base di criteri di semplificazione delle procedure
e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti
di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la
disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione
dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi
titoli;
b) il riconoscimento degli istituti
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio
1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi
rilasciati;
c) il differimento dei termini per
la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica5
luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi
rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai
fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita'
per stranieri, prevedendo anche casi specifici in
base ai quali e' consentito l'accesso a studenti
italiani;
e) i professori a contratto di cui
agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo
apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici
e professionali dei predetti professori, di modalita'
di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita'
dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo
3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge
19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri
Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95
contengono altresi' norme per la formazione degli
insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta,
delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini di
adeguarla alle particolari situazioni linguistiche.
Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni
con universita' italiane e con quelle dei Paesi
dell'area linguistica francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il
rilascio di titoli di studio universitari da parte
delle universita' nonche' le modalita' di finanziamento.
La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio
universitario nazionale, secondo criteri di affinita'
scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari,
nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti,
anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita'
ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo
stato degli ordinamenti didattici universitari e
sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo,
nonche' con l'evoluzione degli indirizzi culturali
e professionali.
101. In ogni universita' o istituto
di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione
della disciplina di cui al comma 95, si applicano
gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. I regolamenti didattici
di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri
per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando
la facolta' degli studenti iscritti di completare
i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi
corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture
didattiche competenti, degli esami sostenuti con
esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale
(CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle
istituzioni autonome universitarie. Esso formula
pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione
della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95
e 96, nonche' sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori
e dei ricercatori dell'universita'.
103. Oltre ai pareri obbligatori
di cui al comma 102, il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica puo' sentire
il CUN su altre materie di interesse generale per
l'universita'.
104. Il CUN e' composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza
di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori
scientifico-disciplinari individuate, in numero
non superiore a quindici, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio
nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza
del personale tecnico e amministrativo delle universita';
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente
dei rettori delle universita' italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle
rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la
valida costituzione dell'organo.
106. Le modalita' di elezione e di
funzionamento del CUN sono determinate con decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera
a), e' comunque attribuito ai professori ordinari
e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna
area.
107. I componenti del CUN sono nominati
con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Detta disposizione si applica anche in sede di prima
elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione
della presente legge, gli schemi dei decreti di
cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN
hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione
del decreto concernente le modalita' di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio
finanziario del bilancio e dei principi di una corretta
ed efficiente gestione delle risorse economiche
e strumentali, le materie di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle
universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono
rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi
di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',
di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche
fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e'
a tempo determinato di durata non superiore a cinque
anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo
18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al
comma 1 di detto articolo e' presentata al rettore
e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione
e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto
di lavoro e' stipulato con il direttore amministrativo
in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge per la durata determinata dagli organi competenti
dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso
al pubblico impiego sono integrate, in sede degli
accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con le modalita' di cui all'articolo
50 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, al fine di tenere in considerazione
le professionalita' prodotte dai diplomi universitari,
dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole
di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina
relativa allo stato giuridico dei professori universitari
e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio
decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta,
da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non
solo italiani, che occupino analoga posizione in
universita' straniere o che siano insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato
dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi,
sentite le competenti Commissioni parlamentari,
per modificare la disciplina del concorso per l'accesso
alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: semplificazione delle
modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti
disposizioni relative all'accesso alle professioni
di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini che
saranno definiti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo
periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i
competenti ordini professionali, sono definiti i
criteri per la istituzione ed organizzazione delle
scuole di specializzazione di cui al comma 113,
anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti
a contenuto professionale a magistrati, notai ed
avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi,
finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta'
o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie,
con il concorso di altre facolta' o dipartimenti,
indicando i settori scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure
per l'individuazione sul territorio, in modo programmato
e tenuto conto della localizzazione degli attuali
ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie,
anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia
di programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta'
anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF
pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del
personale, nonche' per il mantenimento dei contributi
finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale
di Roma in istituto universitario autonomo o in
facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente
subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento
del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche
universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e
a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento
economico complessivo in godimento per i docenti
non universitari in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso l'ISEF di
Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto
attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con
esclusione dall'equiparazione ai professori universitari
di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio
pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e
a domanda, anche in altra sede nei casi diversi
dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle
funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico- amministrativo
in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti
ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche' previsione
delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento
a quello previsto dai decreti legislativi di cui
al presente comma;
h) previsione della possibilita',
per le facolta' universitarie di cui al presente
comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione
di programmi di ricerca scientifica per corsi di
aggiornamento e di specializzazione, nonche' per
l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per
i quali sia prevista" sono sostituite dalle
seguenti: "universitari, anche a quelli per
i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie
di belle arti, dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori
di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso
le predette istituzioni costituiscono titolo valido
per l'ammissione alla scuola di specializzazione
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le
classi di abilitazione all'insegnamento cui gli
stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti
attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare
apposite convenzioni con le predette istituzioni
e, per quanto riguarda in particolare l'educazione
musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della
legge 12 febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal
seguente:
"2. I cittadini italiani che
hanno conseguito un titolo accademico austriaco
sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi
da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami
di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in
attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente
articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo
3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del
comma 9, l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo
20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di
programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 245, e successive modificazioni e integrazioni,
e' consentita l'istituzione di una universita' non
statale nel territorio rispettivamente della provincia
autonoma di Bolzano e della regione autonoma della
Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, previa intesa rispettivamente con
la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito
altresi' l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario in ordine alle dotazioni didattiche,
scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie,
nonche' concernenti l'organico del personale docente,
ricercatore e non docente. Possono essere attivati,
con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al
cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando
i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia
di Bolzano e della regione autonoma della Valle
d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione
alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma
di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento
di bilancio previsto per le universita' non statali,
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative
agli atenei di cui al presente comma, in particolare
quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici,
sono esercitate dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma
di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia
autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo
di cui al comma 120 e di edilizia universitaria,
ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette
norme la provincia esercitera' le relative funzioni
amministrative. Con riferimento all'attribuzione
alla regione autonoma della Valle d'Aosta della
potesta' legislativa nella materia di cui al presente
comma si procedera', successivamente al decreto
di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo,
ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'universita' degli studi di
Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono
e sviluppano la collaborazione scientifica con le
universita' e con i centri di ricerca degli altri
Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione
europea per le esigenze sia della ricerca scientifica
che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione
possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati
di studio sia presso entrambe le universita', sia
presso una di esse, nonche' programmi di ricerca
congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei
piani di studio svolti dagli studenti presso le
universita' e istituzioni universitarie estere,
nonche' i titoli accademici conseguiti al termine
dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione
cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione
di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di
ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica entro
trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro
non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento
degli accordi predetti per motivi di contrasto con
la legge, con obblighi internazionali dello Stato
italiano o con i criteri contenuti nei decreti di
cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono
esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui
al comma 120 istituito sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli
articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni,
con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici
rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea
la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi
di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno
Stato membro dell'Unione europea, anche qualora
nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti
facolta'.
Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni
titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e'
subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di
cui al presente comma, dei corsi universitari che
fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita'
degli studi di Trento possono disporre la nomina
a professore di prima fascia, di associato ovvero
di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi
che rivestano presso universita' straniere qualifiche
analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento
universitario italiano, nella misura massima, per
l'universita' di Trento, del trenta per cento delle
rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica.
La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente
del cinquanta e del settanta per cento, all'universita'
istituita nel territorio della regione autonoma
della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono
essere ulteriormente derogate previa intesa con
il Ministro dell'universita' _[8m _[10m e della
ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di
Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono
istituire la facolta' di scienza della formazione
primaria. L'attivazione del corso di laurea e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c),
al fine di favorire la realizzazione degli accordi
di collaborazione internazionale dell'universita'
di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore
di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione
europea, il medesimo titolo e' rilasciato dalla
universita' di cui al presente comma, limitatamente
ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione
delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e' sostituita da una commissione nominata
dal rettore, composta da cinque esperti del settore,
di cui almeno due professori ordinari e un professore
associato. Almeno due componenti della commissione
non devono appartenere alla predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento
puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo
17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi
a favore dell'universita' degli studi di Trento
per lo sviluppo della ricerca scientifica e per
l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo
44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola:
"contestualmente" e' sostituita dalle
seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14
dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,
e' sostituito dai seguenti: "Il collegio dei
revisori e' composto da cinque revisori ufficiali
dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle
due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura,
e individuati tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega
prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti
il Governo puo' prevedere il trasferimento della
gestione di musei statali alle regioni, alle province
o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento
del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta
a dipendenti comunali o delle societa' di gestione
dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di
concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa
e l'organizzazione del relativo servizio sono di
competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti.
I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie
e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso
delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma
132 sono conferite anche al personale ispettivo
delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone nelle forme previste dagli articoli 22 e
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite,
con le stesse modalita' di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento
in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo
6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano"
e' sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione
in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa
provvede il rappresentante del Governo competente
per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina
in materia di ordinamento degli enti locali e degli
istituti di partecipazione popolare, e' consentito
il contemporaneo svolgimento delle consultazioni
referendarie comunali con i referendum abrogativi
nazionali che dovranno svolgersi nella primavera
del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione,
si applicano le norme relative alle consultazioni
referendarie nazionali e quelle attuative che verranno
stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle
spese tra gli enti interessati, in ragione del numero
dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle
norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubbloica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK |